LAVORA CON NOI

FORNITORI

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
(art. 125 del d.lgs. n. 163/2006)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia, di beni, servizi e lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

ART. 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
mediante amministrazione diretta;
mediante cottimo fiduciario.

2. Le acquisizioni in amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3 Sono acquisiti mediante cottimo i beni, servizi e lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono ammessi, relativamente a ciascuna tipologia, per importi inferiori alle soglie, di cui all'art. 125 del d. lgs. n. 163/2006, con la precisazione che tali limiti di spesa sono soggetti automaticamente alla revisione, di cui agli artt. 125 e 248 del d.lgs. n. 163/2006.
5. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nei casi previsti dall'art. 125, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006.


ART. 3 - ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, richiede per iscritto preventivi di spesa/offerte, da pervenire entro un termine da stabilirsi di volta in volta, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base dell'elenco di cui al successivo art. 4 o, in difetto, sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Per soggetti idonei si intendono gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale-organizzativa ed economica-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal d.lgs. n. 163/2006.
3. La richiesta di preventivo/offerta (lettera di invito) deve indicare l'oggetto della fornitura, dei servizi e dei lavori, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione della fornitura, dei servizi e dei lavori, le modalità di presentazione dei preventivi/offerte, le modalità di aggiudicazione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le eventuali penalità, le eventuali verifiche di qualità, l'ammontare minimo previsto per la stipula di idoneo contratto e quant'altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.
4. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi/offerte, procedendo pertanto ad un affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nei seguenti casi:
a) per forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00, esclusi oneri fiscali;
b) per lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00, esclusi oneri fiscali.
5. Per forniture di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 20.000,00 e per i lavori di importo superiore ad euro 10.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00 il numero di preventivi/offerte da acquisire non deve essere inferiore a tre.
6. Scaduto il termine per la presentazione dei preventivi/offerte, il responsabile del procedimento procede alla scelta del contraente in base al criterio del prezzo più basso o a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto ed indicato nella richiesta di preventivo/offerta (lettera di invito).
7.. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo/offerta, può procedere ugualmente all'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, previa congrua valutazione circa la convenienza per l'Associazione.


ART 4 - ELENCHI DI FORNITORI

1. Al fine dell'individuazione dei soggetti ai quali richiedere i preventivi, nell'ambito della procedura per cottimo fiduciario, può essere istituito un sistema di elenchi di fornitori.
2.  L'istituzione del sistema deve essere adeguatamente pubblicizzata, mediante avviso sul sito internet dell'Associazione, sul sito nazionale dei contratti pubblici e su un quotidiano a diffusione nazionale e regionale.
3. La presentazione delle domande di iscrizione al sistema deve essere consentita in ogni momento, nei primi sei mesi di funzionamento del sistema stesso. Nel seguito possono prevedersi termini periodici per la presentazione delle domande, da pubblicizzarsi attraverso il sito internet dell'Associazione ed il sito nazionale dei contratti pubblici.
4. Il sistema deve consentire l'iscrizione per diverse categorie di servizi o di forniture, sulla base dei rispettivi oggetti; può essere limitato anche ad alcuni soltanto dei beni, servizi, lavori suscettibili di essere acquisiti in economia.
5. L'iscrizione è subordinata alla dimostrazione:
a) della titolarità dei requisiti giuridico-morali di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006;
b) dell'iscrizione alla CCIAA per un'attività corrispondente;
c) nel caso di forniture di beni e servizi: della realizzazione, nell'ultimo anno, di un volume d'affari, per attività analoghe a quella per cui è chiesta l'iscrizione, non inferiore ad Euro 100.000,00;
d) nel caso di lavori: dei requisiti di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 34/2000.
6. Le domande di iscrizione devono essere evase entro giorni trenta dalla presentazione, salva motivata impossibilità di osservare il termine.
7. Il sistema non pone in essere nessuna procedura selettiva e non prevede alcuna graduatoria di merito; può essere costituito al solo scopo di individuare gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
8. Volta per volta gli operatori iscritti all'elenco che vengono consultati devono essere chiamati a dichiarare l'invarianza degli stati e delle condizioni in forza dei quali hanno ottenuto l'iscrizione e/o le eventuali modifiche sopravvenute.


ART. 5 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Nessuna acquisizione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento.


ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'esecutore del contratto.


ART. 7 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'esecuzione della prestazione, sotto l'aspetto sia temporale sia qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento ovvero suo delegato.


ART. 8 - PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alla prestazione eseguita vengono effettuati con la cadenza temporale stabilita nel contratto, previo accertamento della regolare esecuzione della stessa e salvo verifica/collaudo finale.
2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, così come previsto dal d.lgs. n. 163/2006.
3. I pagamenti, se non disciplinati diversamente, sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di accertamento in merito alla regolare esecuzione della prestazione.


ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola acquisizione di beni, servizi o lavori il Responsabile del Procedimento coincide con il responsabile della struttura interessata, salvo che questi non deleghi ad altra persona.


ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento devono sempre intendersi al netto dell'IVA.


ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente disposizione in materia.